Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge sul legittimo impedimento
11 marzo 2010
Approvato nella serata di ieri, con il ricorso al voto di fiducia, il disegno
di legge n. 1996, la cosiddetta legge sul legittimo impedimento (la rubrica ufficiale
è: Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza).
Il provvedimento è formato da due soli articoli e dispone che:
a) per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti (il testo approvato fa esplicito riferimento agli articoli 5, 6 e 12 della L. 400/1988 che disciplina l'attività del Governo e al regolamento interno del Consiglio dei Ministri approvato D.P.C.M. 10-11-1993), delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo (articolo 1, comma 1);
b) per i Ministri costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo (articolo 1, comma 3);
c) il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono tali ipotesi, rinvia il processo ad altra udienza (articolo 1, comma 3);
d) nel caso in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di Governo, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi (articolo 1, comma 4);
e) il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del c.p., e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del c.p. (articolo 1, comma 5);
f) le disposizioni della nuova legge si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data della sua entrata in vigore (articolo 1, comma 6), che avverrà il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta.
Il secondo articolo specifica che le disposizioni prima riportate "si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge".
Il provvedimento è formato da due soli articoli e dispone che:
a) per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti (il testo approvato fa esplicito riferimento agli articoli 5, 6 e 12 della L. 400/1988 che disciplina l'attività del Governo e al regolamento interno del Consiglio dei Ministri approvato D.P.C.M. 10-11-1993), delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo (articolo 1, comma 1);
b) per i Ministri costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo (articolo 1, comma 3);
c) il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono tali ipotesi, rinvia il processo ad altra udienza (articolo 1, comma 3);
d) nel caso in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di Governo, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi (articolo 1, comma 4);
e) il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del c.p., e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del c.p. (articolo 1, comma 5);
f) le disposizioni della nuova legge si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data della sua entrata in vigore (articolo 1, comma 6), che avverrà il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta.
Il secondo articolo specifica che le disposizioni prima riportate "si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge".



