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Approvato in via definitiva il collegato lavoro

5 marzo 2010

Dopo un lungo e tortuoso iter parlamentare è stato approvato in via definitivo dal Senato il 3 marzo (vedi ddl 1167-B) il cosiddetto collegato lavoro, un provvedimento derivante da uno dei numerosi stralci di cui è stato oggetto il disegno di legge collegato, in origine, alla manovra finanziaria per il 2008. L'epigrafe completa del provvedimento è la seguente: Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Particolarmente rilevanti sono le modifiche introdotte alla disciplina del processo del lavoro attraverso gli articoli 32-34 della legge. Le principali modifiche riguardano:
- il sindacato del giudice (art. 30, co. 1). Nelle controversie individuali di lavoro, l'organo giudicante non può entrare nel merito della controversia, ma deve limitarsi a valutare i rilievi di legittimità;
- la qualificazione del contratto di lavoro (art. 30, co. 2). Il giudice, salvi casi particolari, non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro;
- la verifica delle motivazioni poste alla base del licenziamento (art. 30, co. 3). Questa deve avvenire nel rispetto delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro;
- il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. (art. 31, co. 1) che, in seguito alla riforma, non è più una condizione di procedibilità ma ha carattere facoltativo;
- il processo verbale di conciliazione (art. 31, co. 3). Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio;
- l'udienza di discussione della causa (art. 31, co. 4). Nel corso di questa, il giudice, oltre a tentare la conciliazione della lite, formula alle parti una proposta transattiva il cui rifiuto, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile, ai fini della decisione;
- la risoluzione arbitrale della controversia (art. 31, co. 5). Si tratta di un rimedio stragiudiziale, in base al quale le parti possono accordarsi, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la questione;
- il collegio di conciliazione e arbitrato (art. 31, co. 7). Tale organo è abilitato a conoscere delle controversie individuali di lavoro, in alternativa alla facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge;
- le clausola compromissoria (art. 31, co. 8) che può essere stipulata dalle parti in causa per risolvere la lite in via arbitrale, ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- le camere arbitrali (art. 31, co. 10). Queste sono istituite in seno alle commissioni di certificazione, di cui all'art. 76 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con il compito di definire le controversie individuali di lavoro mediante arbitrato irrituale e di condurre il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile;
- l'impugnazione dei licenziamenti individuali (art. 32) che deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione ed essere seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati, o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

 

 

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