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Immunità del Parlamentare europeo in materia di espressione di opinione e voto nell'esercizio delle sue funzioni

20 gennaio 2010

In materia di immunità in capo al Parlamentare europeo, il Protocollo CE 8 aprile 1965 mentre stabilisce un richiamo generale alle disposizioni dei singoli Stati membri di appartenenza (art. 10), all'art. 9 dispone specificamente la non perseguibilità del Parlamentare europeo per le opinioni ed i voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni.
Conseguentemente, se per la generalità dei comportamenti del Parlamentare europeo di nazionalità italiana l'immunità può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 68 della Costituzione per effetto del rinvio ex art. 10 del citato Protocollo, in caso di procedimento (civile o penale) avente ad oggetto le opinioni espresse dal Parlamentare, la valutazione dei presupposti per riconoscere l'immunità spetta al Giudice nazionale, ma unicamente sulla base della normativa e giurisprudenza comunitaria.
Nella fattispecie la Corte di Cassazione (sez. III, Sentenza 10 dicembre 2009, n. 25813) ha cassato con rinvio la Sentenza di condanna di un Parlamentare europeo per alcune opinioni ritenute diffamatorie espresse nei confronti di alcuni Magistrati, poiché la motivazione del provvedimento, con cui si escludeva la sussistenza dell'immunità, era basata sull'art. 68 della Costituzione e sull'art. 10 del citato Protocollo, anziché sull'art. 9 del medesimo documento.

 

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