Immunità del Parlamentare europeo in materia di espressione di opinione e voto nell'esercizio delle sue funzioni
20 gennaio 2010
In materia di immunità in capo al Parlamentare europeo, il Protocollo
CE 8 aprile 1965 mentre stabilisce un richiamo generale alle disposizioni dei
singoli Stati membri di appartenenza (art. 10), all'art. 9 dispone specificamente
la non perseguibilità del Parlamentare europeo per le opinioni ed i voti
espressi nell'esercizio delle proprie funzioni.
Conseguentemente, se per la generalità dei comportamenti del Parlamentare
europeo di nazionalità italiana l'immunità può essere riconosciuta
ai sensi dell'art. 68 della Costituzione per effetto del rinvio ex art. 10 del
citato Protocollo, in caso di procedimento (civile o penale) avente ad oggetto
le opinioni espresse dal Parlamentare, la valutazione dei presupposti per riconoscere
l'immunità spetta al Giudice nazionale, ma unicamente sulla base della
normativa e giurisprudenza comunitaria.
Nella fattispecie la Corte di Cassazione (sez. III, Sentenza 10 dicembre 2009,
n. 25813) ha cassato con rinvio la Sentenza di condanna di un Parlamentare europeo
per alcune opinioni ritenute diffamatorie espresse nei confronti di alcuni Magistrati,
poiché la motivazione del provvedimento, con cui si escludeva la sussistenza
dell'immunità, era basata sull'art. 68 della Costituzione e sull'art.
10 del citato Protocollo, anziché sull'art. 9 del medesimo documento.



