E' necessario attendere il provvedimento prefettizio di sospensione della patente ex art. 223, comma 3 Codice della Strada , per presentare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria (Cass., n. 27503/2009)
7 gennaio 2010
La Corte di Cassazione (sez. II, 29 dicembre 2009, n. 27503), nel solco delle
sue precedenti pronunce, ha affermato che non è possibile ricorrere al
Giudice di Pace contro il ritiro della patente di guida effettuato ex art. 223,
comma terzo, Codice della Strada, prima che tale ritiro divenga sospensione
a seguito di provvedimento prefettizio ai sensi della medesima norma.
Il ritiro del documento da parte degli agenti accertatori di una condotta riconducibile
ad uno dei reati di cui all'art. 223, comma 3, ha una funzione meramente strumentale
rispetto al provvedimento con cui il Prefetto provvede alla sospensione ai fini
cautelativi della patente.



