E' competente il Giudice di Pace per l'opposizione alla sospensione della patente ai sensi dell'art. 223 comma 3 del Codice della Strada (Cass. pen., n. 27343/2009)
7 gennaio 2010
Nella fattispecie il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto inammissibile il
ricorso propostogli da un soggetto verso cui il Prefetto aveva emesso provvedimento
di sospensione della patente a seguito di contestazione del reato di cui all'art.
189 comma 1 e 6 del Codice della Strada.
Il Giudice di Pace aveva infatti sostenuto che essendo la sospensione della
patente di guida una sanzione accessoria del reato di cui sopra, l'opposizione
doveva essere presentata all'autorità competente a giudicare l'ipotesi
di reato.
La Cassazione (sez. II, 24 dicembre 2009, n. 27343), contestando l'assunto della
Sentenza impugnata, afferma che la sospensione della patente nella fattispecie
non era la conseguenza di un condanna penale, ma del provvedimento prefettizio
ex art. 223 terzo comma del CdS con finalità meramente cautelative nell'attesa
che venga accertata in sede giudiziaria la responsabilità penale al momento
solo ipotizzata.
Di conseguenza, il giudice di Pace è competente a giudicare sull'opposizione
ad provvedimento prefettizio di cui sopra dovendone accertare solo i presupposti
previsti dall'art. 223 terzo comma.



