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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge finanziaria per il 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191)

4 gennaio 2010

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 (supplemento ordinario 243) è stata pubblicata la legge finanziaria per il 2010. Si tratta della L. 23 dicembre 2009, n. 191 in vigore dal 1° gennaio 2010. Si tratta di un provvedimento che conta soltanto due articoli, il secondo dei quali suddiviso in 253 commi. Esaminiamo i punti principali.

Riduzione dell'acconto Irpef 2009 (commi 6-8). Il testo riprende in sostanza i contenuti del D.L. 168/2009 (che verrà abbandonato e non convertito in legge) prevedendo la riduzione di 20 punti percentuali l'acconto Irpef 2009 dovuto nel mese di novembre. Coloro che non hanno applicato la riduzione dell'acconto possono fruire di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione o, se lavoratori dipendenti, la corresponsione dell'eccedenza negli emolumenti di dicembre.
Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie (commi 10-11). È prorogata al 2012 la detrazione Irpef spettante per le spese di ristrutturazione edilizia (36% dell'onere sostenuto per un importo non superiore a 48.000 euro). Viene poi introdotta, a regime, l'aliquota IVA agevolata al 10% per le prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati (in precedenza si procedeva con proroghe annuali).
DURC per gli esercenti del commercio ambulante (comma 12). Spetterà alle Regioni stabilire in quali casi il commercio su aree pubbliche sarà subordinato alla presentazione documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e, per l'edilizia, alle casse edili. Le Regioni stabiliscono anche le modalità attraverso le quali i Comuni dovranno verificare tale adempimento. È prevista la sospensione dell'autorizzazione al commercio per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.
Uso dei marchi delle Forze armate (commi 28-31). Si tratta di disposizioni che mirano a tutelare i marchi e i segni distintivi delle Forze armate, disciplinandone l'utilizzo attraverso contratti di sponsorizzazione e stabilendo le sanzioni per il loro uso illegittimo.
Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia (comma 52). Il comma stabilisce che debbano essere destinati alla vendita i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità sociali entro i termini previsti dall'art. 2-decies della legge 575/1965 (180 o 270 giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca da parte della cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento). È previsto il diritto di prelazione nell'acquisto dei beni destinati alla vendita a favore degli enti locali ove i beni sono ubicati e del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia costituito in cooperative edilizie.
Patto per la salute e altre disposizioni in materia sanitaria (commi 66-105). Con queste disposizioni si dà attuazione e copertura finanziaria all'Intesa Stato-regioni in materia sanitaria (cosiddetto Patto per la salute) per il triennio 2010-2012. È prevista anche un'apposita disciplina per le Regioni che non garantiscono l'equilibrio economico sanitario, prevedendo, in caso di mancata attuazione delle misure di rientro, l'incremento automatico delle aliquote fiscali regionali e la decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari.
Ordinamenti finanziari Trentino Alto Adige e Province di Trento e di Bolzano (commi 106-125). Si tratta di disposizioni che recepiscono il contenuto dell'accordo sottoscritto dal Governo, la regione Trentino Alto Adige e le due Province autonome il 30 novembre 2009. È prevista l'attribuzione ai suddetti enti di una serie di tributi e il trasferimento di funzioni con assunzione di oneri a loro carico.
Pacchetto lavoro (commi 130-160). Si tratta di un complesso di misure destinate al sostegno del reddito dei lavoratori, al mantenimento dei posti di lavoro o alla riassunzione di disoccupati. Nello specifico sono previste misure per il sostegno al reddito per i lavoratori a progetto, riduzioni contributive per assunzioni di lavoratori, ammortizzatori sociali in deroga, disposizioni in materia di somministrazione di lavoro, incentivi in favore di soggetti di intermediazione per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, disposizioni in materia di lavoro accessorio, trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori delle imprese edili e affini, disposizioni in materia di apprendistato, proroga per il 2010 di benefici fiscali per i lavoratori dipendenti.
Banca per il Mezzogiorno Spa (commi 161-182). Nei citati commi è prevista l'istituzione della Banca del Mezzogiorno Spa, società partecipata dallo Stato quale socio fondatore e da altri soggetti privati. Alla banca spetterà il compito di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno promuovendo il finanziamento alle PMI che investono in tale area, ovvero finanziare specifici progetti infrastrutturali. Si introduce anche una disciplina tributaria di carattere agevolativo sugli strumenti finanziari diretti al sostegno degli investimenti effettuati.
Comuni, Province e comunità montane (commi 183-188). Il Governo provvede ad una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a Comuni e Province e dei contributi spettanti alle Comunità montane. Questi ultimi dovranno far fronte a tale minore gettito attraverso la riduzione del numero dei consiglieri, degli assessori e sopprimendo la figura del difensore civico, la figura del direttore generale e l'istituto dei consorzi di funzioni tra egli enti locali.
Spese di giustizia (commi 212-215). Le modifiche riguardano la semplificazione della pubblicazione delle sentenze e modifiche del contributo unificato (vedi articolo correlato).

 

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