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Approvato in via definitiva il decreto legislativo sulla class action nella pubblica amministrazione

21 dicembre 2009

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 17 dicembre è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (la class action nella pubblica amministrazione), che mira a garantire la tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard di riferimento nell'erogazione dei servizi. Il provvedimento passa ora alla firma del Capo dello Stato e sarà pubblicato in Gazzetta nei prossimi giorni.
Anche se comunemente noto class action nella pubblica amministrazione, quello introdotto con il decreto legislativo approvato il 17 dicembre è un istituto che differisce profondamente dall'azione collettiva prevista nel Codice del consumo: quest'ultima, infatti, riguarda le lesioni dei diritti di consumatori e utenti in ambito contrattuale e, per certi ambiti, extracontrattuale, ma non il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni. Inoltre, mentre l'azione del Codice del consumo mira a proteggere la parte debole dallo squilibrio di posizioni sul mercato, questa nuova azione si propone - più incisivamente - di intervenire nello stesso processo di produzione del servizio, correggendone le eventuali storture. In entrambe le ipotesi si persegue l'obiettivo di indurre il soggetto erogatore dell'utilità a comportamenti virtuosi nel suo ciclo di produzione, ma la presente azione lo fa in modo più diretto perché tutela la strumentalità dell'organizzazione amministrativa alla realizzazione del bene pubblico.
Dal punto di vista procedurale, è prevista una fase preliminare caratterizzata dalla notifica della diffida preventivamente inoltrata all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di 90 giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di novanta giorni, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento lamentato, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine. Nei casi di perdurante inottemperanza della pubblica amministrazione si procede al giudizio di ottemperanza (b.c.).

 

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