Non è necessaria una querela di falso per contestare un errore di fatto del pubblico ufficiale verbalizzante (Cass. n. 25676/2009)
16 dicembre 2009
La Corte di Cassazione, sez. II, sentenza 4 dicembre 2009, n. 25676, riprendendo
una propria consolidata giurisprudenza, ha confermato che non necessità
la querela di falso per contestare un errore di fatto commesso da un Pubblico
Ufficiale nella redazione di un verbale.
In particolare è ammessa la prova testimoniale per contestare la circostanza
oggetto della percezione sensoriale del verbalizzante e quindi soggetta a possibile
errore.
Nella fattispecie il ricorrente, opponendosi ad una sanzione amministrativa
elevata nei suoi confronti per violazione del Codice della strada, sosteneva
la sussistenza di un errore da parte del verbalizzante nella rilevazione del
numero di targa dell'auto con cui è stata commessa l'infrazione. (m.p.)



