<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?><rss version='2.0'><channel><title>lapraticaforense.it news</title><link>http://www.lapraticaforense.it</link><description>lapraticaforense.it news</description><language>it</language><copyright>Copyright: (C) MAGGIOLI S.p.A.</copyright><pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:27:46 +0100</pubDate><docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> <item>
<title><![CDATA[Pubblicato il decreto di attuazione delle direttive sulla patente di guida europea (D.Lgs. 59/2011)]]></title><pubDate>02/05/2011</pubDate><description><![CDATA[È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 99 il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. Gran parte delle nuove disposizioni saranno applicabili dal 19 gennaio 2013; quelle immediatamente operative sono indicate nell'art. 28, tra le quali spicca l'obbligo di adottare un modello uniforme di patente, unico per tutti gli Stati membri dell'Unione.Il provvedimento opera su diversi livelli: recepisce integralmente le norme europee in materia di patenti, procede all'armonizzazione delle disposizioni del codice della strada sia con quelle europee in materia di circolazione con patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sia con quelle in materia di circolazione con patente di guida rilasciata da uno Stato extra-comunitario ed effettua interventi di coordinamento con le altre disposizioni codicistiche.Particolarmente rilevante è l'aggiunta della nuova patente di categoria AM valida per la guida di ciclomotori e minicar (con cilindrata inferiore a 45 KW) e che progressivamente sostituirà il certificato di idoneità alla guida; uniformata anche (art. 21, co. 1, D.Lgs. 59/2011, che sostituisce l'art. 219bis codice della strada) la disciplina in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, che, in seguito all'introduzione della nuova patente AM, è assorbita dalle norme riferite alle altre categorie di patenti.Meritano di essere citati anche gli articoli 15-17 del decreto. Il primo sostituisce l'art. 135 codice della strada e regola la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo; ai titolari di tali patenti è consentito circolare nel territorio nazionale a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno. L'articolo 16, invece, disciplina la conversione di patenti rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o alla Spazio economico europeo (che può essere richiesta, a condizione di reciprocità, se prevista da intese bilaterali), mentre il successivo articolo 17 stabilisce che le patenti rilasciate da Stati dell'Unione europea o appartenenti allo Spazio economico europeo siano equiparate di diritto alla patenti italiane.]]></description>
<category><![CDATA[Normativa nazionale]]></category>
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<title><![CDATA[Convenzioni tariffarie, legittime se sono fatti salvi i minimi]]></title><pubDate>02/05/2011</pubDate><description><![CDATA[Viene ritenuta legittima e non vessatoria la clausola della convenzione stipulata tra l'ente pubblico e relativo legale di fiducia, in base alla quale, fermo l'impegno di non scendere al di sotto dei minimi tariffari, è contemplata la possibilità di liquidare, a discrezione dell'amministrazione, una maggior somma in virtù dell'attività effettivamente svolta dal professionista. Siffatta clausola , non necessita, ad avviso dei giudici di legittimità di specifica approvazione scritta, ai fini della sua vincolatività. Infatti, si legge nella sentenza del 28 aprile 2011 n. 9488, essa non limita la facoltà di opporre eccezioni ma definisce l'oggetto del contratto, individuando il corrispettivo della prestazione con riferimento all'entità e alle modalità di liquidazione del compenso professionale&rdquo;. Inoltre neppure può essere invocato il criterio del valore della controversia per richiedere una maggior somma, in quanto l'autonomia negoziale nella determinazione del compenso non incontra alcun limite se non quello del rispetto del minimo fissato dalle tariffe inderogabili. Il giudice dunque, nel rispetto dell'art. 2233 c.c., non è legittimato a ricorrere ad una liquidazione in misura diversa da quella pattuita dalle parti. E ciò prescindendo da qualsivoglia indagine sulla congruità del quantum convenuto rispetto all'importanza dell'opera e al decoro della professione.]]></description>
<category><![CDATA[focus]]></category>
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<title><![CDATA[Organismi di mediazione: il Ministero mette on line la nuova versione del Registro]]></title><pubDate>02/05/2011</pubDate><description><![CDATA[Il Ministero della Giustizia ha messo on line una versione aggiornata del Registro degli organismi di medizione accreditati.Rispetto al precedente, il nuovo sito riporta maggiori informazioni sui vari Organismi accreditati. Nello specifico è presente una scheda che fornisce le seguenti informazioni: sito web, indirizzo e-mail, indicazione della sede legale, numero di registrazione, sedi operative dove si svolgono gli incontri di mediazione e provvedimenti di accreditamento.Nel Registro gli Organismi sono ordinati secondo il numero di iscrizione. La ricerca può essere effettuata sulla base della Provincia in cui operano, e nell'ambito di questa, dello specifico Comune. L'indicazione dell'Organismo di conciliazione può essere presente in più Comuni, dal momento che può operare presso sedi diverse. Le domande di mediazione, tuttavia, vanno presentate alla sede legale, mentre gli incontri di mediazione si possono svolgere presso le diverse sedi operative.]]></description>
<category><![CDATA[Notizie di diritto]]></category>
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<title><![CDATA[Immigrazione: la Corte di giustizia dell'Unione europea boccia il reato di clandestinità]]></title><pubDate>29/04/2011</pubDate><description><![CDATA[La Corte di giustizia dell'Unione europea ha bocciato la norma italiana che prevede il reato di clandestinità, introdotto nel nostro ordinamento nel 2009 con il cosiddetto pacchetto sicurezza (L. 94/2009, che ha modificato, tra gli altri, anche gli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 286/1998, Testo unico in materia di immigrazione). Secondo la Corte di Lussemburgo, infatti, tale disposizione, che prevede la pena della reclusione per gli immigrati irregolari, è in contrasto con la direttiva europea sui rimpatri dei clandestini (direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).La direttiva sul rimpatrio dei migranti irregolari &ndash; si legge nella sentenza 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11 PPU &ndash; osta a una normativa nazionale che punisce con la reclusione il cittadino di un Paese terzo in soggiorno irregolare che non si sia conformato a un ordine di lasciare il territorio nazionale. Una sanzione penale quale quella prevista dalla legislazione italiana può compromettere la realizzazione dell'obiettivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali.La Corte di giustizia, inoltre, ha sottolineato che l'Italia, in tema di rimpatri, non si è ancora adeguata alle norme europee, mantenendo una procedura di allontanamento che differisce notevolmente da quella europea. Mentre, infatti, la legge italiana prevede l'accompagnamento coattivo alla frontiera come modalità ordinaria di espulsione, la direttiva europea prevede un rimpatrio volontario entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Sebbene la legislazione penale sia di competenza degli Stati membri, le norme interne devono comunque rispettare il diritto dell'Unione e non possono comprometterne la realizzazione degli obiettivi. E la direttiva sul rimpatrio dei migranti irregolari ben definisce l'iter da applicare per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi: si procede con l'adozione di una decisione di rimpatrio dando sempre priorità ad una possibile partenza volontaria. Nel caso in cui questa non avvenga si procede all'allontanamento coattivo, prendendo le misure meno coercitive possibili. Solo qualora l'allontanamento rischi di essere compromesso dal comportamento dell'interessato, lo Stato membro può procedere al suo trattenimento.In altre parole i giudici europei hanno affermato che gli Stati membri, al fine di ovviare all'insuccesso di misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo, non possono introdurre una pena detentiva, solo perché, dopo la scadenza del termine fissato dall'ordine di lasciare il territorio nazionale, un cittadino di un Paese terzo continui a permanere in maniera irregolare su detto territorio.Conseguentemente, il giudice italiano dovrà disapplicare ogni disposizione nazionale contraria al risultato della direttiva (segnatamente, la disposizione che prevede la pena della reclusione da 1 a 4 anni) e tenere conto del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, principio che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. (Biancamaria Consales)]]></description>
<category><![CDATA[Sentenze europee]]></category>
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<title><![CDATA[Società di medie dimensioni: snelliti gli obblighi di redazione del bilancio consolidato (D.Lgs. 56/2011)]]></title><pubDate>29/04/2011</pubDate><description><![CDATA[È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il provvedimento (D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 56) che provvede all'attuazione della direttiva 2009/49/CE, in materia di obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e di obblighi di redazione dei conti consolidati.Il decreto, all'art. 1, esonera dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato le società le cui controllate, sia individualmente sia nel loro insieme, presentino un interesse non rilevante ai fini del consolidamento dei conti. Nel successivo articolo 2 si modifica l'art. 24 del D.Lgs. 87/1992, introducendo un'analoga esenzione dalla redazione del bilancio consolidato nei confronti degli enti creditizi e finanziari capogruppo.]]></description>
<category><![CDATA[Normativa nazionale]]></category>
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<title><![CDATA[L'arresto non scatta per lo straniero irregolare che non esibisce i documenti di soggiorno]]></title><pubDate>29/04/2011</pubDate><description><![CDATA[Secondo quanto stabilito dall'art. 6, co. 3, D.Lgs. 286/1998 (nel testo modificato dall'art. 1, co. 22, lett. h, L. 94/2009), lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.Con la sentenza n. 16453 del 27 aprile la Corte di Cassazione ha precisato che tale disposizione non si applica agli stranieri non-comunitari che vivono in Italia senza il permesso di soggiorno. La ratio della norma, infatti, è quella di perseguire il diffuso fenomeno dell'uso di documenti di soggiorno falsi o contraffatti; essa non è pertanto applicabile allo straniero irregolare che, in quanto irregolarmente presente nel territorio dello Stato, non può, per ciò stesso, essere titolare di permesso di soggiorno. Con la modifica normativa del 2009, pertanto, è intervenuta una modificazione legislativa che ha escluso dall'ambito della fattispecie incriminatrice la condotta dello straniero irregolare, con conseguente abolitio criminis per tali soggetti.La Corte ha anche precisato che la conclusione cui è giunta con riferimento alla mancata esibizione del permesso di soggiorno da parte di stranieri irregolari, non li esime dai vincoli connessi al dovere di farsi identificare, a richiesta anche di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; trova, infatti, generalizzata applicazione la previsione del successivo comma 4 dell'art. 6 D.Lgs. 286/1998 in virtù del quale tutti gli stranieri, siano essi in posizione regolare o meno, possono essere sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici qualora vi sia motivo di dubitare della loro identità personale.]]></description>
<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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<title><![CDATA[Patente di guida europea, lavori usuranti e rapporti tra detenute madri e figli minori: i provvedimenti firmati dal Presidente della Repubblica]]></title><pubDate>28/04/2011</pubDate><description><![CDATA[Sono giunti alla firma del Presidente della Repubblica nell'ultima settimana alcuni provvedimenti di particolare rilevanza, che attendono ora soltanto il passaggio finale della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.Tra gli atti promulgati dal Capo dello Stato spiccano due decreti legislativi. Il primo è di recepimento di alcune direttive europee in materia di patente di guida (D.Lgs. 18 aprile 2011). Il secondo riguarda l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (i cosiddetti lavori usuranti) e porta la data del 21 aprile 2011; è stato emanato in attuazione delle varie deleghe attribuite al Governo con il collegato lavoro (L. 183/2010).Il Presidente ha firmato anche due leggi di recente approvazione da parte del Parlamento, entrambe datate 21 aprile 2011: la prima riporta &lsquo;Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori', mentre la seconda provvede ad abolire l'equipollenza diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.]]></description>
<category><![CDATA[Normativa nazionale]]></category>
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<title><![CDATA[Le disposizioni del decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) si applicano anche alle imprese individuali]]></title><pubDate>28/04/2011</pubDate><description><![CDATA[Con la sentenza n. 15657 del 20 aprile la Corte di Cassazione ha affermato che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 231/2001 (che individua i soggetti cui si applicano le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), deve essere tale da includervi anche le imprese individuali. La Corte, infatti, ha sottolineato come pur &lsquo;non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali &hellip; anche in termini di irragionevolezza del sistema'.La Suprema Corte giunge alla citata conclusione &lsquo;muovendo dalla premessa che l'attività riconducibile all'impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali)'. Su queste basi &lsquo;non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. ditta individuale), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c.'.]]></description>
<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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<title><![CDATA[Pubblicato il Testo Unico dei decreti ministeriali di disciplina del SISTRI]]></title><pubDate>27/04/2011</pubDate><description><![CDATA[Nella Gazzetta ufficiale n. 95 del 26 aprile (supplemento n. 107) è stato pubblicato il nuovo decreto di disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti, il più volte annunciato e altrettante volte rimandato SISTRI, che dovrebbe definitivamente essere operativo dal 1° giugno.Il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 pubblicato ieri costituisce una sorta di Testo unico sulla materia. Il provvedimento, infatti, provvede al coordinamento del D.M. 17 dicembre 2009, che ha originariamente disciplinato il SISTRI, con tutti i vari atti che lo hanno successivamente modificato o integrato.]]></description>
<category><![CDATA[Normativa nazionale]]></category>
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<title><![CDATA[Pubblicato il D.Lgs. 49/2011: la garanzia sui depositi bancari scende a 100 mila euro]]></title><pubDate>26/04/2011</pubDate><description><![CDATA[Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 93 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 49 dal prossimo 7 maggio saranno applicabili le nuove soglie di garanzia per i depositi bancari, vale a dire gli importi che il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) è tenuto a rimborsare ai depositanti nelle ipotesi di insolvenza delle banche. Il provvedimento, che riformula l'art. 96bis del TUB - Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993), incide su due aspetti della disciplina:a) modifica il livello di copertura dei depositi bancari in caso di insolvenza di un istituto di credito. L'attuale comma 5 del citato provvedimento stabilisce che il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a euro 103.291,38 (che sarebbe la conversione in euro della vecchia soglia di 200 milioni di lire); a seguito della modifica il limite di rimborso per ciascun depositante scende a 100.000 euro, di fatto abbassando la tutela di circa 3 mila e passa euro. Il nuovo provvedimento, tuttavia, specifica che la Banca d'Italia potrà aggiornare tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione;b) cambia il termine per il rimborso delle somme. L'attuale comma 7 dell'articolo 96bis TUB dispone che il rimborso sia effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 euro, entro 3 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito; il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a 9 mesi. Modalità e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto sono stabiliti dalla Banca d'Italia, che aggiorna altresì il limite di 20.000 euro per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa europea. Il nuovo comma 7 prevede ora che il rimborso sia effettuato entro 20 giorni lavorativi (invece che entro 3 mesi) dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta (art. 83, co. 1, TUB), potendo in questo caso la Banca d'Italia prorogarlo, in circostanze del tutto eccezionali, per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi (e non gli attuali 9 mesi).]]></description>
<category><![CDATA[Normativa nazionale]]></category>
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