Speciale
SOLUZIONI ESAME DI AVVOCATO 2010
Pareri
SOLUZIONI ESAME DI AVVOCATO 2010 (a cura di Silvia Briglianti)
PARERI
Prima traccia in materia civile
La società Beta conferisce a Tizio, dottore commercialista, incarico
professionale di difendere innanzi alla competente commissione tributaria provinciale
in un contenzioso tributario particolarmente complesso relativo a taluni contestati
avvisi di rettifica. In forza di suddetto incarico Tizio svolge per un lungo
periodo di tempo l'attività professionale difensiva.
Nel corso di tale attività il professionista Tizio riceve una missiva
proveniente dalla società Beta con la quale gli si comunica l'intenzione
di affiancargli nel compimento dell'attività difensiva l'avvocato Caio
specializzato nella materia fiscale a seguito del procedimento.
Al ricevimento della missiva Tizio comunica alla società Beta la propria
volontà di recedere dal contratto. Nel contesto della medesima missiva
lo stesso formula richiesta di rimborso delle spese effettuate e di corresponsione
del compenso oltreché il risarcimento del danno subito.
Il candidato, assunte le vesti di legale della società Beta rediga parere
motivato in ordine alla fondatezza della pretesa del professionista Tizio.
SVOLGIMENTO
La problematica sottesa alla fattispecie in esame è stabilire se il professionista
Tizio possa recedere o meno dal contratto di prestazione d'opera intellettuale
stipulato con la società Beta.
Nello specifico, si tratta di vedere se l'affiancare un professionista ad un
altro nello svolgimento di un'opera sia o meno giusta causa di recesso da parte
di quello nominato precedentemente.
Il recesso è una causa di risoluzione del contratto e si definisce come
il diritto di sciogliere il contratto concluso mediante una dichiarazione unilaterale
comunicata all'altra parte.
Il diritto di recesso può avere fonte.
1. legale: se è previsto dalla legge; ciò si verifica nella
disciplina di alcuni contratti nominati (società, locazione, contratto
di lavoro);
2. convenzionale: quando è previsto contrattualmente con apposita
clausola.
Per quanto riguarda il recesso da parte del prestatore d'opera , l'art. 2237,
comma 2, stabilisce che questi può recedere dal contratto per giusta
causa. In tal caso egli avrà diritto al rimborso delle spese fatte e
al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riferimento al risultato
utile che ne sia derivato al cliente.
Per giusta causa si intende:
- un avvenimento esteriore che influisce sullo svolgimento del rapporto determinando
la prevalenza dell'interesse di una parte a cessare il rapporto sull'interesse
dell'altra alla conservazione dello stesso;
oppure
- una situazione sopravvenuta che incide sul rapporto impedendo che si realizzi
la funzione economico-giuridica dello stesso.
Ora, il problema è individuare se nel caso di specie possa configurarsi
una giusta causa di recesso.
A parere di chi scrive la risposta deve essere negativa; non solo non si rileva
una prevalenza dell'interesse di Tizio sull'interesse della società Beta
alla conservazione del rapporto, ma non si evidenzia neppure una situazione
pregiudicante la realizzazione della funzione economico-giuridica del rapporto:
l'affiancamento a Tizio di un avvocato avrebbe potuto, infatti, aumentare le
possibilità di successo.
La società Beta ha semplicemente avvertito il professionista Tizio dell'affiancamento
di un avvocato senza specificare le ragioni, le quali potrebbero essere dettate
dal volergli alleggerire il lavoro e non dalla mancanza di fiducia nei suoi
confronti, anche perché in quest'ultimo caso la stessa avrebbe potuto
semplicemente recedere dal contratto ai sensi del primo comma dell'art. 2237.
Ora, è evidente che Tizio potrebbe comunque aver interpretato l'affiancamento
in una mancanza di fiducia ma ciò non significa che ha diritto ad un
risarcimento del danno.
Per quanto attiene alla richiesta di rimborso delle spese effettuate e di corresponsione
del compenso, a parere di chi scrive questa è legittima.
Tizio, infatti, indipendentemente dai motivi del suo recesso, ha diritto al
rimborso delle spese effettuate e alla corresponsione del compenso per l'attività
svolta fino a quel momento, compenso che dovrà essere determinato con
riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla società Beta: il
recesso, infatti, non può che operare per il futuro, lasciando inalterati
gli effetti giuridici già prodottisi (efficacia ex nunc del recesso).
Seconda traccia in materia civile
Il Comune di Gamma interessato all'adempimento di oneri testamentari relativi
all'eredità di Tizio da parte dell'ente Alfa, sottoponeva la questione
all'esame dell'avvocato Sempronio richiedendo allo stesso un parere sulla possibilità
di intraprendere un giudizio diretto ad ottenere la condanna dell'ente all'esecuzione
di detti oneri. Sula scorta del parere favorevole espresso dall'avvocato Sempronio
circa la sussistenza dei presupposti legali della domanda, il Comune di Gamma
aveva quindi promosso giudizio tramite il medesimo legale.
Il giudizio aveva avuto, però, esito sfavorevole in quanto l'adito tribunale
aveva rigettato la domanda avendo accolto l'eccezione di prescrizione dell'azionato
diritto sollevata dall'ente convenuto.
Successivamente l'avvocato Sempronio formulava richiesta di pagamento dell'importo
di 12.000 euro a titolo di compenso per le prestazioni commissionate rese in
favore del Comune.
Dinnanzi a tale pretesa il Comune contestava a mezzo di lettera raccomandata
la pretesa. In particolare evidenziava che la prescrizione del diritto avrebbe
dovuto essere rilevata dal professionista in quanto intervenuta anteriormente
all'introduzione della domanda.
L'avvocato Sempronio, allora, ribadiva con una nuova missiva la propria pretesa
ed evidenziava:
a) che nel corso del giudizio lo stesso giudice aveva rilevato con propria ordinanza
la probabile infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
b) che il discutibile diverso avviso in sede di decisione finale lo aveva indotto
a consigliare la proposizione dell'appello che, tuttavia, non era stato proposto
per volontà del comune, con conseguente passaggio in giudicato della
sentenza;
c) che l'omesso rilievo in sede di parere del decorso del termine prescrizionale
non stava a indicare che egli avesse colposamente ignorato il problema;
d) infine, che l'incarico professionale di promuovere un'azione a tutela del
diritto del cliente non poteva implicare la lungimirante revisione di tutte
le possibili avverse contestazioni specie di queste deducibili con eccezioni
in senso proprio.
Il candidato, assunte le vesti di legale del comune di Gamma rediga motivato
parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.
SVOLGIMENTO
La problematica sottesa alla fattispecie in esame è stabilire se sussiste
la responsabilità del professionista Sempronio per non aver rilevato
l'intervenuto termine di prescrizione ai fini dell'introduzione della domanda
giudiziale e, quindi, stabilire se il comune di Gamma può rifiutarsi
di pagare il compenso richiesto da Sempronio per l'attività svolta.
Innanzitutto, occorre premettere che nel caso di specie viene in rilievo l'istituto
della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale.
L'obbligazione del prestatore d'opera intellettuale è considerata una
obbligazione di mezzi, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, s'impegna
a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non
a conseguirlo.
Ne deriva che l'inadempimento del professionista non può essere desunto
dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma
deve essere valutato alla luce dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività
professionale ed in particolare al dovere di diligenza che trova applicazione
nel criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia fissato
nell'art. 1176 cod. civ..
Sebbene, quindi, la prestazione d'opera intellettuale si risolva in prestazione
di mezzi, e non di risultato, il professionista deve porre in essere i mezzi
concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei
ad assicurare quel risultato che il committente si aspetta dall'esatto e corretto
adempimento dell'incarico.
In altre parole, sussiste responsabilità del professionista e, quindi,
questi è inadempiente, solo nel caso in cui il mancato raggiungimento
del risultato atteso derivi da un suo comportamento colposo.
Nel caso di specie, l'avvocato Sempronio ha accettato l'incarico di svolgere
un'attività stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere
in ordine alla possibilità di esperire un'azione giudiziale: il problema
è stabilire se quanto affermato fino ad ora valga nel caso di specie.
Premesso che il parere ha la funzione di porre il cliente nella condizione di
valutare al meglio i rischi legati all'instaurazione del giudizio, e, quindi,
di adottare una consapevole decisione a seguito di un ponderato apprezzamento
dei rischi e dei vantaggi insiti nella proposizione dell'azione giudiziale,
si rileva che, se nel successivo giudizio la controparte eccepisce un'eccezione
che era facilmente conoscibile da un professionista di media preparazione, sussiste
responsabilità del professionista per aver omesso di prospettare al cliente
le questioni idonee ad impedire un utile esperimento dell'azione giudiziale.
In altre parole, la Cassazione (Cass. 14-11-2002, n. 16023), avuto riguardo
all'attività professionale dell'avvocato, ha affermato che, nel caso
in cui questi accetti l'incarico di svolgere un'attività stragiudiziale
consistente nella formulazione di un parere, la prestazione oggetto del contratto
non costituisce un'obbligazione di mezzi. Pertanto, in applicazione del parametro
della diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ.,
sussiste la responsabilità dell'avvocato che, nell'adempiere l'obbligazione
di formulare un parere, abbia omesso di prospettare al cliente le questioni
di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione giudiziale.
In conclusione, nel caso di specie il comune Gamma può rifiutarsi di
corrispondere all'avvocato Sempronio il compenso da questi richiesto, esercitando
il diritto di cui all'art. 1460 cod. civ., ai sensi del quale, nei contratti
a prestazioni corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la propria
prestazione in costanza di inadempimento della controparte.
Prima traccia in materia penale
Caio, alcolista, al fine di procurarsi denaro per l'acquisto di vino e liquori,
minacciava la madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al
fine di farsi consegnare il denaro.
Nonostante il diniego dei genitori, riusciva ad impossessarsi di euro 200,00,
denaro contenuto nel cassetto del comodino della camera da letto dei genitori.
Quindi, al fine di uscire di casa con il denaro, vincendo l'opposizione del
padre, si scagliava contro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli
delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non assisteva all'aggressione
perché, affranta per la situazione, si era ritirata in cucina.
I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti
anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando
la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla
individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie.
SVOLGIMENTO
Nel caso di specie si configurano un tentativo di estorsione, il reato di furto
e il reato di lesioni personali.
Commette reato di estorsione, ai sensi dell'art. 629 cod. pen., chiunque mediante
violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
In tema di delitto di estorsione, non si ha consumazione, ma solo tentativo,
nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere
una persona al facere ingiunto.
Il reato di furto, invece, si realizza quando un soggetto s'impossessa della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un profitto
per sé o per altri (art. 624 cod. pen.). Nel reato di furto il momento
consumativo è ravvisabile con la sottrazione del bene e il correlativo
impossessamento da parte dell'agente.
Infine, commette reato di lesioni personali, ai sensi dell'art. 582 cod. pen.,
chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia
nel corpo o nella mente. Cagionare una lesione non ha necessariamente un significato
circoscritto all'azione di picchiare, colpire, ma ha un'accezione più
lata e comprensiva di qualsiasi violenta manomissione fisica dell'altrui persona.
Conseguentemente anche un urto o una spinta intenzionale, che determini una
caduta con effetti lesivi, integrano il reato di cui all'art. 582 cod. pen..
Nel caso prospettato, Caio, nel minacciare i genitori, Mevia e Tizio, di mettere
a soqquadro la casa a fine di farsi consegnare il denaro per acquistare vini
e liquori ha posto in essere una condotta diretta a realizzare reato di estorsione.
In realtà, dato il diniego dei genitori di consegnargli il denaro, il
reato non si è consumato ma Tizio potrebbe risponderne a titolo di delitto
tentato.
Caio, successivamente, ha sottratto l'importo di euro 200,00 dal cassetto del
comodino della camera da letto dei genitori commettendo in questo modo reato
di furto previsto e punito dall'art 624 cod. pen..
Infine, allo scopo di uscire di casa con il denaro sottratto, vincendo l'opposizione
del padre, si scagliava contro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli
delle lesioni.
A questo punto è necessario individuare le parti offese dalle fattispecie
di reato poste in essere da Tizio.
Per quanto attiene ai reato di tentata estorsione e furto, parti offese sono
entrambi i genitori, dal momento che Caio ha minacciato entrambi ed l'importo
del quale si è impossessato si ritiene appartenga sia alla madre che
al padre, essendo contenuto nel cassetto del comodino della loro camera.
Per quanto riguarda, invece, il reato di lesioni personali è parte offesa
solo il padre Tizio, dal momento che la madre non era presente perché
rifugiatasi in cucina.
Ciò premesso, bisogna individuare quali potrebbero essere le conseguenze
sanzionatorie.
A parere di chi scrive, Caio non sarebbe punibile per il reato di furto e per
la tentata estorsione ai sensi dell'art. 649 cod. pen., il quale prevede la
non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti.
In particolare, l'art. 649 cod. pen. stabilisce che non è punibile chi
a commesso reati contro il patrimonio in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
2) di un ascendente discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante
o dell'adottato;
3) di un fratello di una sorella che con lui convivano.
Il 3° comma esclude che quanto stabilito nei commi precedenti possa essere
applicato ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro
delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
In conclusione, Caio non sarebbe punibile per il reato di furto ai sensi dell'art.
649, comma 1, n. 2, cod. pen., mentre non sarebbe punibile per la tentata estorsione
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La Cassazione (Sez. 2 sent. 13694
del 13-4-2005) ha affermato che il tentativo di estorsione, nello specifico
commesso in danno del genitore, non è punibile ex art. 649 cod. pen.,
in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua operatività
concernono solamente, da un lato, i delitti consumati, dai quali si distinguono
le rispettive forme tentate, di cui agli articoli 628,629, 630 cod. pen.; e,
dall'altro, tutti i delitti contro il patrimonio, anche tentati, ma commessi
con violenza.
Caio potrebbe, invece, rispondere del reato di lesioni personali nei confronti
del padre Tizio, ai sensi, però, del comma 2 dell'art. 582 cod. pen.,
non rientrando le escoriazioni cagionate, a parere di chi scrive nell'ambito
delle lesioni che cagionano una malattia nel corpo o nella mente.
Seconda traccia in materia penale
Tizio, in passato fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione
sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla,
iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per
andare al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane.
Lungo la strada la molestava cercando di fermarla e di parlarle, dicendole che
non intendeva allontanarsi da lei. Iniziava altresì a farle continue
telefonate, anche notturne, ed ad inviarle sms telefonici contenenti generiche
minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa della frequentazione
tra i due.
Le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008.
Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini
di vita per sottrarsi agli incontri con Tizio; poi alla metà del mese
di marzo 2009 decideva di sporgere querela contro Tizio.
Tizio decideva quindi di recarsi da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze
della propria condotta.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando
le fattispecie configurabili nel caso di specie con particolare riguardo alla
tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del
reato abituale e continuato.
SVOLGIMENTO
Nel caso di specie si rende necessaria una breve trattazione del reato di minaccia,
del reato di molestia nonché del reato di atti persecutori (stalking)
previsto e punito dall'art. 612 bis cod. pen., introdotto con D.L. 23 febbraio
2009, n. 11, convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 387.
Il reato di minaccia, quale delitto contro la persona, previsto e disciplinato
dall'art. 612 cod. pen., punisce chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno.
Nel delitto di minaccia la tutela penale tende a garantire la libertà
psichica dell'individuo nella sua volontaria esplicazione. Per la sussistenza
della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti la sua azione intimidatoria
in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente
nella stessa azione.
Il reato di molestia o disturbo alle persone, quale contravvenzione disciplinata
dall'art. 660 cod. pen., si realizza quando, in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole
motivo, viene recato a taluno molestia o disturbo. Con la disposizione prevista
dall'art. 660 cod. pen. il legislatore, attraverso la previsione di un fatto
recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità
pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data
l'astratta possibilità di reazione.
Realizza, invece, il reato di atti persecutori (stalking) chiunque, con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave
stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di
vita.
Venendo alla differenza tra continuazione e abitualità, si ha la prima
quando, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno
criminoso, si commettono, anche in tempi diversi, più violazioni della
stessa o di diverse disposizioni di legge.
Reato abituale è quello, invece, in cui si riscontrano una serie di azioni
violative ripetute nel tempo.
La pluralità e la reiterazione delle condotte fanno si che alcuni inquadrino
il reato di stalking nel novero dei reati abituali o in una particolare figura
di reato continuato.
In realtà, il reato di atti persecutori non rientra in alcuna di queste
figure, essendo una fattispecie di reato del tutto autonoma, caratterizzata
da due elementi: a) la reiterazione delle condotte e b) la produzione
di un grave e perdurante stato di ansia e di paura o di un fondato timore per
l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie
abitudini di vita.
Nel caso di specie Tizio dal novembre 2008 ha iniziato a minacciare e molestare
la ex fidanzata Caia, la quale, però, a metà marzo 2009 decideva
di sporgere querela contro Tizio; nel frattempo, esattamente nel mese di febbraio
2009, il D.L. n. 11, ha introdotto la figura del reato di atti persecutori.
Ora, la problematica sottesa alla fattispecie in esame è stabilire se,
ai fini della individuazione delle responsabilità di Tizio, sia necessario
effettuare una distinzione tra le condotte da questi tenute prima del D.L. n.
11/2009 e quelle realizzate dopo, oppure se in relazione alle condotte poste
in essere da Tizio, in parte prima e in parte dopo la introduzione del reato
di atti persecutori, debba semplicemente applicarsi quest'ultimo.
In conformità del principio di irretroattività della legge penale,
è necessario distinguere le condotte di minaccia e di molestia tenute
da Tizio prima dell'intervento legislativo che ha introdotto il reato di atti
persecutori dalle condotte da questi tenute successivamente.
A parere di chi scrive, per i comportamenti tenuti prima dell'entrata in vigore
del D.L. n. 11/2009 Tizio potrebbe rispondere per i reati di minaccia e di molestie
di cui agli artt. 612 e 660 cod. pen, sempreché ne sussistano gli elementi
e Caia abbia presentato querela.
Per quanto attiene, invece, alle azioni compiute da Tizio dopo l'intervento
legislativo, questi potrebbe rispondere di reato di atti persecutori, a nulla
rilevando il breve periodo intercorrente tra l'intervento legislativo e la querela
(23 febbraio 2009-metà marzo 2009) ai fini della configurabilità
del reato: costante giurisprudenza ha affermato che integrano il reato di atti
persecutori, di cui all'art. 612 bis cod. pen., anche due sole condotte di minaccia
o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla
norma incriminatrice (Cass. 21 gennaio 2010, n. 6417; Cass. 5 luglio 2010, n.
25527).
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