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Autorizzazione paesaggistica semplificata
27 agosto 2010
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2010, n. 199
il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.
Il provvedimento, emanato in base all'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede procedure semplificate per
il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi qualificati
di lieve entità.
L'elenco dei 39 tipi di interventi per i quali è consentita tale procedura
semplificata è tassativo e fra essi rientrano:
- l'incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della
costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc;
- interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e
sagoma preesistenti su immobili non sottoposti a tutela;
- aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione
e posizione, nonché interventi sulle finiture esterne, con rifacimento
di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
- realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su
più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq;
- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche.
Per queste tipologie di interventi, l'istanza presentata ai fini del rilascio
dell'autorizzazione semplificata deve essere corredata unicamente da una relazione
paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato. L'amministrazione
competente, dopo aver verificato l'applicabilità della procedura semplificata
e la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica
ed edilizia procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica;
l'eventuale rigetto della domanda deve intervenire entro 30 giorni (art. 3,
co. 2).
In caso invece di valutazione positiva della compatibilità paesaggistica,
l'amministrazione invia la pratica al Soprintendente, che può:
- esprimere parere vincolante favorevole, al quale l'amministrazione locale
immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione;
- rigettare motivatamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione
l'ente locale.
Il procedimento semplificato si conclude in ogni caso entro il termine di 60
giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente
(art. 3, co. 1).
Giunge così a compimento l'attuazione del Codice dei beni culturali e
del paesaggio relativo all'autorizzazione paesaggistica. Dal primo gennaio 2010,
infatti, è cessato il regime transitorio previsto dall'art. 159 del Codice
ed è in vigore la procedura ordinaria prevista dall'art. 146 dello stesso
D.Lgs. 42/2004, di competenza regionale salvo delega ad altro ente pubblico,
caratterizzata dall'intervento della Soprintendenza non più in via successiva,
ma preventiva attraverso il rilascio di un parere entro un termine perentorio.
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