Maggioli Editore

ricordami
Cerca nel sito
Aggiornamento prodotti
ARCHIVIO

News


Autorizzazione paesaggistica semplificata
27 agosto 2010

In Gazzetta il decreto che semplifica la procedura per 39 interventi di lieve entità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2010, n. 199 il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.
Il provvedimento, emanato in base all'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi qualificati di lieve entità.
L'elenco dei 39 tipi di interventi per i quali è consentita tale procedura semplificata è tassativo e fra essi rientrano:
- l'incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc;
- interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti su immobili non sottoposti a tutela;
- aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione, nonché interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
- realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq;
- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche.
Per queste tipologie di interventi, l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata deve essere corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato. L'amministrazione competente, dopo aver verificato l'applicabilità della procedura semplificata e la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica; l'eventuale rigetto della domanda deve intervenire entro 30 giorni (art. 3, co. 2).
In caso invece di valutazione positiva della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione invia la pratica al Soprintendente, che può:
- esprimere parere vincolante favorevole, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione;
- rigettare motivatamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale.
Il procedimento semplificato si conclude in ogni caso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente (art. 3, co. 1).
Giunge così a compimento l'attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio relativo all'autorizzazione paesaggistica. Dal primo gennaio 2010, infatti, è cessato il regime transitorio previsto dall'art. 159 del Codice ed è in vigore la procedura ordinaria prevista dall'art. 146 dello stesso D.Lgs. 42/2004, di competenza regionale salvo delega ad altro ente pubblico, caratterizzata dall'intervento della Soprintendenza non più in via successiva, ma preventiva attraverso il rilascio di un parere entro un termine perentorio.

Indietro



Seleziona la provincia
Seleziona la tipologia
 
 
 
 
assicurazione.it Risparmia 500€ sulla tua RC Auto
Marca
assicurazioni on line
su Assicurazione.it
mutui.it Risparmia 15000€ sul tuo mutuo casa
Importo
Euro
mutui on line
su Mutui.it
prestiti.it Risparmia 2000€ sul tuo prestito
Importo
Euro
prestiti personali
su Prestiti.it
 


Previous Next
Previous Next