D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(G.U. 30/12/2009, n. 302)
Art. 1. Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria
1. Le attivita finanziarie e patrimoniali detenute allestero a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate
o regolarizzate, ai sensi dellarticolo 13-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente
al 15 dicembre 2009 limposta di cui allarticolo 13-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito
dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a) con unaliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio
o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
b) con unaliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio
o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.
2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro delleconomia e delle finanze
comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al
numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate
alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise
per volumi dimporto, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione
dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e
lammontare complessivo delle attivita finanziarie e patrimoniali
rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione.
3. Allarticolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per laccertamento basato sulla presunzione di cui al comma
2, i termini di cui allarticolo 43, primo e secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
e allarticolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 4 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle
attivita di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui allarticolo
20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati,
in deroga allarticolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli
anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e fissato rispettivamente al 31 marzo
2010 ed al 31 marzo 2011.
4-bis. Allarticolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di entrata in
vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite
dalle seguenti: «del 31 luglio 2009»; b) al comma 1-quinquies, lettera
c), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«31 luglio 2009».
5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta didentita elettronica
e dalla carta nazionale dei servizi, di cui allarticolo 64, comma 3, del
codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e prorogato al 31 dicembre 2010.
5-bis. Al comma 7 dellarticolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2009»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2010».
5-ter. E ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui
al primo periodo del comma 8-quinquies dellarticolo 6 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dallarticolo
47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter e
autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per lanno 2010. Al relativo onere,
pari a 3.500.000 euro per lanno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro delleconomia
e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 6. Allarticolo 42, comma 2, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dallanno 2010, con
modalita stabilite di concerto tra lAgenzia delle entrate e lIstituto
nazionale della previdenza sociale». 7. Il termine di novanta giorni previsto
nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi
di dichiarazione integrativa relative allanno 2008 e prorogato al
30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare
lomessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilita
finanziarie derivanti da lavoro prestato allestero ivi detenute al 31
dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per
gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.
7-bis. Allarticolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010
e 2011».
7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni
di euro per lanno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nellambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al
Ministero delleconomia e delle finanze. Il Ministro delleconomia
e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Le disposizioni del comma 1 dellarticolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti
di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta
2009 e 2010.
9. La durata dellincarico prevista dallarticolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle
commissioni censuarie gia nominati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla
data di scadenza dellincarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dellarticolo 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e disposta, nei confronti dei soggetti comunque
residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato
articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche dei contributi previdenziali
ed assistenziali e dei premi per lassicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per lanno 2009, pari a 100 milioni
di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti
dallarticolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
A tale fine, dalla contabilita speciale prevista dal comma 8 del citato
articolo 13-bis, il predetto importo e versato, entro il 31 dicembre 2009,
ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato.
12. Allarticolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole:
«30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2011».
13. Allarticolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2010», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011», le parole:
«30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2008» e le parole: «1° ottobre 2010», sono sostituite
dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
14. Al comma 14 dellarticolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007,
n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di cui allarticolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attivita di
cui all articolo 18 del medesimo decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attivita di cui
allarticolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58,».
14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo
della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono
prorogati al 31 gennaio 2012.
14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede secondo
i criteri, le procedure e con le risorse previsti dallarticolo 40, comma
3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, senza alcun
onere a carico del bilancio dello Stato.
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui
nellambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma
«Fondi da assegnare», unita previsionale di base 25.1.3. «Oneri
comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze, per lanno finanziario
2009, non impegnate al termine dellesercizio stesso, sono conservate in
bilancio per essere utilizzate nellesercizio successivo. Il Ministro delleconomia
e delle finanze e autorizzato a ripartire per lanno 2010, tra le
pertinenti unita previsionali di base delle amministrazioni interessate,
le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
15-bis. Le somme iscritte in bilancio nellambito della missione «Fondi
da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unita
previsionale di base 25.1.3, «Oneri comuni di parte corrente», capitolo
3077, dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno finanziario 2009, non impegnate al termine dellesercizio
stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nellesercizio
successivo. Il Ministro delleconomia e delle finanze e autorizzato
a ripartire per lanno 2010, tra le pertinenti unita previsionali
di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei
residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.
16. Al comma 3-bis dellarticolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «Per lanno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed esigibile,»
e inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo periodo del comma 120 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e sostituito dal seguente: «Per il periodo dimposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 lopzione per
il regime speciale e esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dallinizio
del medesimo periodo dimposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui
al comma 119 siano posseduti nel predetto termine.».
17-bis. Il termine di un anno per ladempimento del dovere di alienazione
di cui allarticolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, gia prorogato dallarticolo 28-bis del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e dallarticolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e
differito al 31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008
detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati
dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi
da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando
che tale partecipazione non potra essere incrementata.
18. Ferma restando la disciplina relativa allattribuzione di beni a regioni
ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche alle rispettive
norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo
in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita
turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita
di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, che e conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta
di stabilimento, di garanzia dellesercizio, dello sviluppo, della valorizzazione
delle attivita imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche
in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui allarticolo
37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine
di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e prorogato fino a tale
data, fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 03, comma 4-bis,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494. Allarticolo 37, secondo comma, del codice
della navigazione, il secondo periodo e soppresso.
19. Allarticolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, le parole: «Per lanno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «Per lanno 2010» e le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dellarticolo
1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nellesercizio
successivo.
20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti
collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentativita
delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati
certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli
fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dallarticolo
43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione
dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale e rideterminata
nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati
per il biennio contrattuale 2008-2009.
20-ter. Allarticolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole
da: «, ai sensi dellarticolo 43» fino alla fine del periodo
sono soppresse; b) al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente,»
e soppressa.
21. Al comma 5 dellarticolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole:
«Con specifico decreto legislativo, adottato», sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu decreti legislativi, adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela
dellambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui allarticolo
13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio
per essere utilizzate nellanno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo,
valutato in 29 milioni di euro per lanno 2010 e 14 milioni di euro per
lanno 2011, del fondo di cui allarticolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189. 23-bis. Allarticolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo,
la parola: «gennaio» e sostituita dalla seguente: «marzo»;
b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal
1° gennaio 2011,»; c) al decimo periodo sono premesse le seguenti
parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2010,» e le parole: «entro
il 31 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente»;
d) dopo il decimo periodo e inserito il seguente: «Gli stanziamenti
alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, a decorrere dallesercizio finanziario 2011, non potranno
eccedere gli importi spesi e comunicati allAgenzia del demanio, fermi
restando i limiti stabiliti dallarticolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244».
23-ter. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi, nellElenco
1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna «Intervento»,
dopo la voce: «legge 31 gennaio 1994, n. 93» sono inserite le seguenti:
«legge 21 marzo 2001, n. 73; decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; legge 15 luglio
2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004».
23-quater. Il termine per il versamento allINPDAP delle differenze contributive
a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre
1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a
quanto precedentemente versato allINPS, e prorogato al 1° luglio
2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna
amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico della finanza
pubblica e del personale dipendente.
23-quinquies. Al fine di assicurare ladeguamento alle corrispondenti norme
comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010,
nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto
12, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»; b) al punto 13, alla voce:
«gasolio», le parole: «euro 302,00» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 330,00»; c) al punto 16-bis, alla voce: «Carburanti
per motori», le parole: «Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri»
sono sostituite dalle seguenti: «Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri».
23-sexies. Lo stanziamento di cui allarticolo 1, comma 181, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e incrementato di 4.100.000 euro per lanno
2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dallanno 2011.
23-septies. Lo stanziamento di cui allarticolo 1, comma 182, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e incrementato di 340.000 euro per lanno
2010 e di 400.000 euro a decorrere dallanno 2011.
23-octies. Lo stanziamento di cui allarticolo 1, comma 183, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e incrementato di 160.000 euro per lanno
2010 e di 200.000 euro a decorrere dallanno 2011.
23-novies. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 70, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla
Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e incrementata di 2.000.000
di euro per lanno 2010 e di 9.300.000 euro a decorrere dallanno
2011. (1)
23-decies. Allonere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies, 23-octies
e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per lanno 2010 e a euro 9.000.000 a
decorrere dallanno 2011, si provvede, quanto a euro 4.600.000 per lanno
2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dallanno 2011, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dallapplicazione della disposizione di cui
al comma 23-quinquies, lettera c); quanto a euro 2.000.000 per lanno 2010
e a euro 2.400.000 a decorrere dallanno 2011, mediante utilizzo dei risparmi
di spesa derivanti dallapplicazione delle disposizioni di cui al comma
23-quinquies, lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di bilancio relative
al programma di spesa 1.5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi
dimposte» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2010 sono ridotte dei corrispondenti importi.
Allonere residuo, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede per lanno
2011 e a decorrere dallanno 2013 mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, e per lanno 2012 mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
23-undecies. Larticolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativamente
alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui
allallegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine
di scadenza della delega e quello di cui allarticolo 47 della direttiva
stessa.
23-duodecies. Allarticolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n.
146, le parole: «per un triennio» sono sostituite dalle seguenti:
«per sei anni».
23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui allarticolo
12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si applica il termine di durata
in carica disposto ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con
decorrenza dalla stessa data.
23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure
di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari
2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:
a) il termine per lintegrazione documentale delle domande regolarmente
presentate dai soggetti interessati ai sensi dellarticolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dellarticolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dellarticolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127
del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;
b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dellarticolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai
fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
2 maggio 2009.
23-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente
allarticolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre
2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi
alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente
disposizione, valutati in euro 800.000 per lanno 2010, si provvede mediante
riduzione delle risorse di cui allultima voce dellElenco 1 di cui
allarticolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi
corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero
della giustizia.
23-sexiesdecies. Allarticolo 1, comma 17, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, fino al 31 dicembre
2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al
completo svolgimento delle attivita indicate nella legge 5 maggio 2009,
n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196».
23-septiesdecies. Allarticolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono inserite
le seguenti: «anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con
contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti».
23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 e prorogato il termine per ladozione
delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:
a) lintegrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per la protezione
civile, di cui allarticolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, per
la tempestiva adozione delle misure occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali
dellultimo anno;
b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonche del Comitato italiano
paraolimpico agli eventi previsti dallarticolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per lanno
2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;
c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1.200.000
euro per lanno 2010, per la prosecuzione delle relative attivita
di formazione;
d) fino al 31 dicembre 2011 lapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo
1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche
ai dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero delleconomia e delle
finanze, autorizzando conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011;
e) che fino allavvio del funzionamento dellAgenzia nazionale per
le nuove tecnologie, lenergia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),
istituita ai sensi dellarticolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla
ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attivita istituzionali,
il collegio dei revisori dei conti gia operante in seno allEnte
per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente - ENEA, soppresso
ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino
alla nomina del nuovo organo di controllo dellAgenzia;
f) lincremento di 7.200.000 euro per lanno 2010 dellautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre
2009, n. 191.
23-noviesdecies. Allonere derivante dal comma 23-octiesdecies, pari a
30.670.000 euro per lanno 2010 e a 70.000 euro per lanno 2011, si
provvede, quanto a 30.600.000 euro per lanno 2010, mediante riduzione
del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente e, quanto a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, allarticolo 2, comma 89,
la parola: «dodici», ovunque ricorre, e sostituita dalla seguente:
«due».
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(1) Comma modificato dall'art. 2, DL 25/3/2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22/5/2010, n. 73.